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Statuto Parte B

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Costituzioni
Famiglia Missionaria San Nicodemo
Associazione  Clericale
Statuto Parte B

25 Marzo 2014

a cura della Redazione

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Statua di San Nicodemo Abate

La statua é stata realizzata nella Locride intorno all'anno 2000. Si trova attualmente nella Casa della Comunità Clericale Religiosa della Famiglia San Nicodemo, a Feroleto Antico (Catanzaro).

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Sezioni delle Costituzioni e relativi Pulsanti di accesso

 

Premessa

 

Statuto Parte A

 

Statuto Parte B

 

Regolamento

 

Appendice

 



  • Le presenti Costituzioni sono state approvate ad experimentum dal Vescovo di Luebo (Repubblica Democratica del Congo). Riferendosi ad un'Associazione pubblica di fedeli in vista di essere eretta in Istituto religioso di diritto diocesano, la struttura giuridica di queste Costituzioni é "analogo" a quello degli Istituti religiosi.


  • Il contenuto delle Costituzioni, anche per favorirne la lettura, é stato diviso in cinque parti, cosi come risulta dalla riga soprastante. Per accedere alle singole predette parti, basta cliccare sulle rispettive scritte.


  • La stesura delle Costituzioni comprende anche la sezione Sigle e Abbreviazioni e la sezione Indice, che sono riportate alla fine della parte relativa all'Appendice.


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Rapporti con gli altri Rami della Famiglia San Nicodemo


Art. 52 – § 1. L’Associazione Clericale si impegna a svolgere le sue attività di apostolato, nel massimo accordo possibile, con la corrispondente Associazione Femminile della Famiglia San Nicodemo, che si dovesse eventualmente costituire.
§ 2. Si impegna altresì a instaurare, con la stessa Associazione Femminile, un rapporto di aiuto reciproco in ogni altro campo della vita e dell’attività Comunitaria, compreso quello economico.
§ 3. Si cercherà inoltre di realizzare, sempre con la stessa Associazione Femminile, dei momenti di vita in comune, ad esempio nella preghiera e nella consumazione dei pasti.
§ 4. All’uopo:
1° il Superiore Generale fa parte, anche se non ha diritto di voto, del Consiglio Generale e del Capitolo Generale della corrispondente Associazione  Femminile della Famiglia San Nicodemo;
2° lo stesso Superiore Generale potrà farsi sostituire in tali riunioni da un suo Confratello delegato, che faccia parte del suo Consiglio Generale;
3° il detto Superiore Generale – o il suo Delegato – potrà partecipare, alle riunioni dei predetti Consiglio Generale e Capitolo Generale, con l’assistenza di un Confratello.
§ 5. In modo analogo, la Superiora Generale dell’Associazione Femminile della Famiglia San Nicodemo, fa parte del Consiglio Generale e del Capitolo Generale dell’Associazione Clericale della Famiglia San Nicodemo.

Art. 53 – § 1. L’Associazione Clericale svolge le sue attività di apostolato anche con la collaborazione dell’Associazione Ecclesiale della Famiglia San Nicodemo, che si dovesse eventualmente costituire.
§ 2. Il Superiore Generale è responsabile ultimo dell’associazione “Famiglia Missionaria San Nicodemo – Associazione Ecclesiale”.
§ 3. Il  Superiore Generale, che  può agire anche attraverso un  suo Delegato,  deve seguire con la massima attenzione lo svolgersi della vita e dell’attività della predetta Associazione e deve approvarne i momenti salienti; in particolare, con il voto deliberativo del suo Consiglio, deve approvare:
1° la decisione di ammettere tra i Membri effettivi  di aggregazione definitiva dell’Associazione;
2° la relazione annuale di verifica e programmazione sull’andamento generale della vita e dell’attività dell’Associazione Ecclesiale, nonché il bilancio economico annuale, consuntivo e preventivo.
§ 4. Il Superiore Generale, inoltre, deve autorizzare, sempre con il voto deliberativo del suo Consiglio:
1° l'acquisto e la vendita di beni immobili e dei beni mobili registrati, nonché qualunque trasferimento del loro possesso e della loro proprietà;
2° tutte le spese straordinarie non previste nel bilancio economico annuale.
§ 5. Il Superiore Generale, infine, con il voto collegiale del suo Consiglio, ha la facoltà:
1° di approvare l’elezione del Moderatore Generale e del suo Consiglio;
2° di avviare  la procedura per destituire il Moderatore Generale, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio dell’Associazione Ecclesiale;
3° di avviare la procedura per l’espulsione dei Membri effettivi dell’Associazione Ecclesiale, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio dell’Associazione Ecclesiale;
4° di compiere tutti gli atti propri del Moderatore Generale, per motivi gravi ed eccezionali.
§ 6. I Membri maschili dell’Associazione Ecclesiale della Famiglia San Nicodemo, possono condividere temporaneamente la vita Comunitaria dell’Associazione Clericale,  in specie per l’attuazione di qualche specifica attività dell’Associazione Clericale stessa.
§ 7. I Membri femminili della stessa Associazione Ecclesiale possono condividere alcuni momenti della vita Comunitaria dell’Associazione Clericale, ad esempio nella preghiera e nella consumazione dei pasti.



Governo dell’Associazione


Art. 54 – Struttura di Governo.
§ 1. La “Famiglia Missionaria San Nicodemo – Associazione Clericale” è governata in forma ordinaria dal Superiore Generale con la cooperazione del Consiglio Direttivo e di alcuni Uffici; in forma straordinaria dal Capitolo Generale, a norma del diritto universale e dello Statuto: tutti questi organi formano il Governo Centrale.
§ 2. L’Associazione é formata dall’insieme delle sue Case di Comunità, le quali ordinariamente e immediatamente vengono rette da un Superiore Locale.
§ 3. L’Associazione  può  costituire, come sua parte immediata,  delle  Province, le quali vengono guidate, per la parte di competenza,  dal Superiore Provinciale e dal suo Consiglio.
§ 4. Le Case di Comunità che non appartengono ad una Provincia già eretta, fanno direttamente capo, insieme alla Casa Generalizia, al Superiore Generale il quale con il Consiglio Direttivo assume anche le competenze del Governo Provinciale.

Art. 55 – Forme intermedie di Governo.
§ 1. Ogni Superiore, per svolgere alcune funzioni di sua competenza, può agire attraverso l'ausilio di alcuni Uffici nonché, nei casi previsti dalle Costituzioni e dal diritto particolare dell’Associazione, di un Delegato.
§ 2.  Al fine di facilitare la comunicazione o di coordinare le attività di un gruppo omogeneo di enti, il Superiore  Maggiore può ricorrere all'ausilio di una Conferenza  dei  Superiori di tali enti e anche alla nomina di un  Referente tra tali Superiori.
§ 3. Ogni decisione della Conferenza ha valore soltanto propositivo.

Art. 56 – Sede e Trasferimento dei Membri effettivi.
§ 1. Ogni Membro effettivo dell'Associazione fa parte della Provincia  alla quale viene aggregato. L'aggregazione avviene o per l’assegnazione di un nuovo Membro effettivo dell’Associazione ad una Provincia  o per il  trasferimento di un Membro effettivo da una Provincia ad un’altra,  decisi dal Superiore Generale con il voto deliberativo del suo Consiglio, uditi i Superiori Provinciali interessati.
§ 2.  Il trasferimento di un Membro dell'Associazione da una Casa di Comunità ad  un'altra della stessa Provincia è di competenza del Governo Provinciale, ma, per ragioni gravi ed eccezionali, può essere attuato direttamente dal Superiore Generale con il voto deliberativo del suo Consiglio.

Art. 57 – Proprietà e Circolazione dei Beni.
§ 1. La proprietà dei beni immobili e dei beni  mobili, compresi quelli finanziari, anche se giuridicamente può fare capo alle singole Province o alle singole Case di Comunità, rimane sempre nella disponibilità del Superiore Generale e del suo Consiglio.
§ 2. L’acquisto e la vendita di beni immobili, nonché il trasferimento del possesso o della proprietà dei beni mobili e immobili, da una Provincia all’altra, e da una Casa di Comunità ad un’altra di una stessa Provincia, è di competenza del Superiore Generale con il voto deliberativo del suo Consiglio, uditi i Superiori Provinciali e Locali interessati.
§ 3. Fanno eccezione  quei beni mobili, compresi quelli finanziari,  che rientrano nei limiti stabiliti nel diritto particolare dell’Associazione: il Superiore Provinciale, con il voto deliberativo  del suo Consiglio, li può trasferire da una Casa di Comunità ad un'altra della sua Provincia, uditi i Superiori Locali interessati.

Art. 58 – Il Capitolo Generale.
§ 1. Il Capitolo Generale si compone di Capitolari di diritto e di Capitolari di elezione: ai primi appartengono il Superiore Generale e i  quattro Consultori; ai secondi appartengono i Membri effettivi  di aggregazione definitiva dell’Associazione, eletti dai Confratelli.
§ 2. Alle riunioni del Capitolo Generale partecipa pure la Superiora Generale dell’Associazione Femminile San Nicodemo, la quale però non ha diritto di voto.
§ 3. I Capitolari di elezione vengono designati, appunto, per elezione da tutti i Membri effettivi sia di aggregazione temporanea che definitiva dell’Associazione, secondo le modalità stabilite dal diritto particolare dell’Associazione stessa: i Capitolari così eletti, per ottemperare a quanto richiesto dal can. 631 del CIC, dovranno far conoscere al Capitolo Generale i desideri e i consigli dei loro elettori.
§ 4. Al Capitolo Generale compete tutelare il patrimonio dell'Associazione e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi; allo stesso Capitolo compete, anche, emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare.
§ 5. Lo stesso Capitolo, altresì,  elegge il Superiore Generale – dopo che viene a mancare il Fondatore  – nonché gli altri quattro Membri del Consiglio Direttivo: gli eletti debbono essere scelti tra i Membri effettivi di aggregazione definitiva; inoltre l’eletto a Superiore Generale deve essere sacerdote e la sua aggregazione definitiva deve datare da almeno dieci anni; ancora, tra  i quattro Membri eletti del Consiglio Direttivo deve esserci almeno un Sacerdote, in modo che possa essere ricoperto l’incarico di Vicario Generale.
§ 6. Il Capitolo Generale si riunisce ordinariamente ogni sei anni. Straordinariamente si riunisce quando viene a mancare il Superiore Generale; lo stesso Capitolo si può riunire anche su richiesta di almeno due terzi dei Membri effettivi di aggregazione definitiva dell’Associazione.
§ 7. La convocazione del Capitolo Generale deve avvenire con una notifica personale, da farsi almeno tre mesi prima della riunione e contenente l’indicazione dell’ordine del giorno.
§ 8. Per la validità della riunione è necessaria  la presenza del Superiore Generale o del Vicario Generale, quando da quello venga delegato; è ancora necessaria la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
§ 9. Per la validità delle delibere è necessario che sia favorevole la maggioranza dei presenti, tranne quelle riguardanti la modifica dello Statuto e del Regolamento, in cui occorre la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 59 –  Il Superiore Generale.
§ 1. Il Superiore Generale:
1° vigila e guida, nell’osservanza dello Statuto e del Regolamento, tutta la vita dell’Associazione: Province,  Case di Comunità e  Membri (cfr. CIC, 622);
2° convoca e  presiede, ordinariamente, il Capitolo Generale e il Consiglio Direttivo, dei quali fa parte;
3° prepara, con la collaborazione del Segretario Generale, la relazione annuale sull’andamento generale della vita dell’Associazione da sottoporre al consulto, all’esame e all’approvazione del Consiglio Direttivo;
4° ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, con la collaborazione dell’Economo della Direzione Generale, custodisce i beni finanziari, tiene la contabilità e prepara il bilancio economico annuale, consuntivo e preventivo, da sottoporre al consulto, all’esame e all’approvazione del Consiglio Direttivo;
5° per ragioni gravi ed eccezionali, può intervenire e compiere direttamente, con il voto deliberativo del suo Consiglio,  atti di governo ordinariamente di competenza del Superiore Provinciale e del suo Consiglio;
6° decide gli affari ordinari dell’Associazione.
§ 2. Il Fondatore è a vita Superiore Generale dell’Associazione. Dopo il Fondatore, il successivo Superiore Generale viene eletto a maggioranza assoluta da parte del Capitolo Generale: per essere eleggibile deve essere Membro effettivo di aggregazione definitiva da almeno dieci anni e sacerdote; il suo incarico ha la durata di sei anni e può essere rinnovato, ma in modo consecutivo soltanto una volta.

Art. 60 – Il Consiglio Direttivo.
§ 1. I Membri del Consiglio Direttivo vengono eletti da parte del Capitolo Generale; per essere eleggibili devono essere Membri effettivi di aggregazione definitiva; il loro incarico ha la durata di sei anni e può essere sempre rinnovato.
§ 2. Il Consiglio Direttivo é costituito dal Superiore Generale e da quattro Consultori. Tale Consiglio, con voto collegiale, elegge al suo interno il Vicario Generale e il Segretario Generale, e al suo esterno l’Economo della Direzione Generale; questi, quando venga richiesto,  partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto al voto.
§ 3. In caso di cessazione di un Consultore, il Consiglio Direttivo provvederà, con voto collegiale, all’elezione del sostituto.
§ 4. In modo simile, nel caso di cessazione di un Consultore dall’ufficio di  Vicario Generale o di Segretario Generale, il Consiglio Direttivo lo sostituirà con un altro Consultore, sempre con voto collegiale.
§ 5.  Nel caso di cessazione del Superiore Generale, è necessario ricorrere a nuove elezioni dell’intero Consiglio Direttivo.
§ 6. Il Consiglio Direttivo é l’organo decisionale ordinario per tutti gli affari straordinari dell’Associazione.
§ 7. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte l’anno; oltre che dal Superiore Generale, il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
§ 8. Per la validità della riunione,  è necessaria la presenza di almeno tre Membri del Consiglio – quattro quando si tratti di votazione collegiale – e,   tra costoro, del Superiore Generale o del Vicario Generale, quando da quello venga delegato oppure quando si debba attuare la procedura per la rimozione  dello stesso Superiore Generale.
§ 9.  Per la validità delle decisioni, é necessaria la maggioranza dei voti, tranne che per la proposta di rimozione del Superiore Generale, nel qual caso si richiede il voto unanime di tutti i Membri del Consiglio Direttivo, escluso il Superiore Generale; in caso di parità nella votazione ha valore doppio il voto espresso dal Superiore Generale o dal suo Delegato.

Art. 61 – Votazioni  collegiali del Consiglio Direttivo.
§ 1. Devono essere sottoposti al voto collegiale del Consiglio Direttivo, composto da almeno quattro Membri,  i seguenti casi:
1° l’emanazione per tutti i Membri dell’Associazione di qualche nuova norma, non contraria alle Costituzioni e al diritto capitolare,  ritenuta  necessaria al bene dell'Associazione e valida fino al prossimo Capitolo Generale;
2° la rimozione dei Consultori e l'elezione ai medesimi uffici fino al prossimo Capitolo Generale;
3° l’elezione all’ufficio di Vicario Generale e di Segretario Generale,  e la loro rimozione: per essere eletto all’ufficio di Vicario Generale, oltre che essere membro effettivo di aggregazione definitiva, bisogna essere sacerdote.
4° l’approvazione delle decisioni dei Capitoli delle Province, tra cui quelle riguardanti l’elezione del Superiore Provinciale e dei quattro Consiglieri Provinciali;
5° la rimozione dei Superiori Provinciali e dei Consiglieri Provinciali, nonché l’elezione per la sostituzione dei Consiglieri Provinciali cessati dal loro ufficio;
6° l’elezione e la rimozione dell’Economo della Direzione Generale e dell’Economo Provinciale: gli eletti, che devono essere membri effettivi di aggregazione definitiva, durano in carica tre anni e il loro mandato può essere sempre rinnovato; essi però decadono, quando decadono i loro rispettivi Superiori Maggiori.
§ 2. Sono pure a carattere collegiale le votazioni del Consiglio Direttivo  riguardo alla rimozione del Superiore Generale e all’espulsione di un Membro effettivo dell’Associazione, di cui agli articoli seguenti.

Art. 62 – Rimozione del Superiore Generale.
Nel caso in cui tutti e quattro i Consultori, presieduti dal Vicario Generale, lo ritenessero necessario, potranno avanzare all’Autorità Ecclesiastica proposta scritta e motivata per la rimozione dall’ufficio del proprio Superiore Generale.

Art. 63 – Espulsione di un Membro effettivo dell’Associazione.
Nei casi previsti dal Diritto Canonico, il Superiore Generale con l’approvazione del suo Consiglio può emettere  il decreto per l’espulsione di un Membro effettivo dell’Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo, composto da almeno quattro membri, deve procedere collegialmente con una votazione segreta, dopo una accurata valutazione delle prove, degli argomenti e delle difese. Nel caso di emissione del decreto di dimissione, questo, per essere valido e operativo, deve esprimere almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto (cfr. can. 699, §1), ed essere confermato dall’Autorità Ecclesiastica (cfr. can. 700).

Art. 64 – Votazioni deliberative del Consiglio Direttivo.
Devono essere sottoposti al voto deliberativo del Consiglio Direttivo i seguenti casi:
1° l'approvazione dei programmi di governo dell'Associazione e delle Province;
2° l'approvazione dei bilanci  consuntivi e preventivi  annuali dell’Associazione e delle Province;
3° la conferma della decisione del Superiore Generale per l’ammissione di un Membro effettivo di aggregazione temporanea, alla professione definitiva;
4° l’assegnazione di un nuovo Membro effettivo ad una Provincia e il trasferimento di un Membro effettivo da  una Provincia ad un’altra,  uditi i Superiori Provinciali interessati;
5° l’erezione e la soppressione di Case di Comunità e Province;
6° l’elezione di un Visitatore, qualora non sia del numero dei Consultori;
7° l’acquisto e la vendita di beni immobili, nonché  il trasferimento da una Provincia ad un’altra, del possesso o della proprietà dei beni immobili nonché di quelli mobili non lasciati alla disponibilità delle Province;
8°  la determinazione e l’autorizzazione delle spese straordinarie dell’Associazione e delle singole Province non previste nei bilanci di competenza;
9°  compiere atti di governo ordinariamente di competenza del Superiore Provinciale e del suo Consiglio;
10°  la decisione circa la data e la sede del Capitolo Generale, e le modalità di elezione dei Capitolari;
11° il permesso, in casi eccezionali, a un Novizio di fare la sua formazione in una Comunità diversa da quella di formazione.

Art. 65 – Il Vicario Generale:
1° ha il compito specifico di coadiuvare il Superiore Generale, riguardo alla vita spirituale dei componenti l’Associazione  e alle attività di apostolato  della stessa;
2° può convocare e presiedere il Consiglio Direttivo nonché il Capitolo Generale, quando venga delegato dal Superiore Generale oppure quando, limitatamente al Consiglio Direttivo, si debba attuare la procedura per la destituzione dello stesso Superiore Generale;
3° in caso di cessazione del Superiore Generale, ne fa le veci nel mentre attua la procedura di elezione del nuovo Superiore Generale.

Art. 66 – Il Segretario Generale.
Ha il compito specifico di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Capitolo Generale, di conservare ordinatamente i documenti che interessano l’Associazione, di coadiuvare il Superiore Generale nella corrispondenza e nella stesura della relazione annuale sull’andamento generale della vita dell’Associazione.

Art. 67 –  L’Economo della Direzione Generale.
Ha il compito specifico di curare la contabilità e di coadiuvare il Superiore Generale nella custodia dei beni finanziari dell’Associazione nonché nella stesura del bilancio economico annuale, consuntivo e preventivo.

Art. 68 – Governo Provinciale.
Ogni Provincia viene governata in forma ordinaria dal Superiore Provinciale con la cooperazione del proprio Consiglio; in forma straordinaria dal Superiore Generale, con la cooperazione del proprio Consiglio.

Art. 69 – Il Superiore Provinciale.
§ 1. Quanto alla nomina e al mandato del Superiore Provinciale:
1° egli viene nominato di seguito all’elezione da parte del Capitolo Provinciale, approvata dal Superiore Generale con il voto collegiale del suo Consiglio;
2° egli, per poter essere nominato a questa funzione,  deve essere sacerdote e membro effettivo di aggregazione definitiva da almeno cinque anni;
3° qualora il suo mandato cessasse durante il Capitolo Generale, egli rimane in carica fino alla conclusione del Capitolo stesso.
§ 2. Il Superiore Provinciale esercita la sua autorità in accordo con il Superiore Generale e nell’osservanza delle Costituzioni; egli ha autonomia decisionale rispetto al Superiore Generale, ma questi per ragioni gravi ed eccezionali, può intervenire e decidere direttamente, con il voto deliberativo del suo Consiglio.
§ 3. Spetta al Superiore Provinciale:
1° dare direttive riguardanti la vita religiosa ed apostolica;
2° seguire l’andamento morale, disciplinare ed economico delle Case di Comunità della Provincia;
3° convocare e presiedere, ordinariamente, il Capitolo Provinciale e il Consiglio Provinciale, dei quali fa parte;
4° accogliere nel gruppo dei Probandi le persone che chiedono di far parte dell’Associazione ed ammetterle al Noviziato;
5° compiere ogni anno la visita ufficiale;
6° per ragioni gravi ed eccezionali, intervenire e compiere direttamente, con il voto deliberativo del suo Consiglio, atti di governo ordinariamente di competenza del Superiore Locale;
7° decidere gli affari ordinari della Provincia.

Art. 70 – Il Capitolo Provinciale.
§ 1. Il Capitolo Provinciale si compone di Capitolari di diritto e di Capitolari di elezione: ai primi appartengono il Superiore Provinciale e i quattro Consiglieri Provinciali; ai secondi appartengono i Membri effettivi di aggregazione definitiva dell’Associazione, eletti dai Confratelli.
§ 2. I Capitolari di elezione vengono designati, per elezione, da tutti i Membri effettivi sia di aggregazione temporanea che definitiva della Provincia, secondo le modalità stabilite dal diritto particolare dell’Associazione: i Capitolari così eletti, per ottemperare a quanto richiesto dal can. 631 del CIC, dovranno far conoscere al Capitolo Provinciale i desideri e i consigli dei loro elettori.
§ 3. Il  Capitolo Provinciale elegge il  Superiore Provinciale nonché gli altri quattro Membri del Consiglio Provinciale: gli eletti debbono essere scelti tra i Membri effettivi di aggregazione definitiva; inoltre, l’eletto a Superiore Provinciale deve essere sacerdote e la sua aggregazione definitiva deve datare da almeno cinque anni; ancora, tra  i quattro Membri eletti del Consiglio Direttivo deve esserci almeno un Sacerdote, in modo che possa essere ricoperto l’incarico di Vicario Provinciale.
§ 4. Il  Capitolo  Provinciale  ha il compito di favorire l'unità della circoscrizione  e di questa con tutta l’Associazione; è di competenza dello stesso Capitolo applicare le  norme dei Capitoli  Generali ed emanare direttive  particolari che non siano in contrasto con la legislazione generale dell’Associazione.
§ 5. Le decisioni del Capitolo Provinciale, tra cui  quelle riguardanti l’elezione del Superiore Provinciale e dei quattro Consiglieri Provinciali, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo presieduto dal Superiore Generale, con voto collegiale.
§ 6. Il Capitolo Provinciale si riunisce ordinariamente ogni tre anni. Straordinariamente si riunisce quando viene a mancare il Superiore Provinciale e si debba procedere alla sua sostituzione; lo stesso Capitolo si può riunire  anche su richiesta di almeno due terzi dei Membri effettivi di aggregazione definitiva  della Provincia.
§ 7. La convocazione del Capitolo Provinciale deve avvenire con una notifica personale, da farsi almeno tre mesi prima della riunione e contenente l’indicazione dell’ordine del giorno.
§ 8. Per la validità della riunione è necessaria  la presenza del Superiore Provinciale o del Vicario Provinciale, quando da quello venga delegato; è ancora necessaria la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
§ 9. Per la validità delle delibere è necessario che sia favorevole la maggioranza dei presenti.

Art. 71 – Il Consiglio Provinciale.
§ 1. Il Consiglio Provinciale é costituito dal Superiore Provinciale e da quattro Consiglieri:  il Consiglio Provinciale,  con voto deliberativo, elegge al suo interno il Vicario Provinciale e il Segretario Provinciale.
§ 2. Alle riunioni del Consiglio Provinciale, quando viene richiesto, può partecipare,  senza diritto di voto, anche l’Economo Provinciale che è esterno allo stesso Consiglio Provinciale e viene eletto dal Superiore Generale e il suo Consiglio, con voto collegiale.
§ 3. Nel caso di cessazione di un Consigliere Provinciale, é competenza del  Superiore Generale e il suo Consiglio,  provvedere, con voto collegiale, all’elezione del sostituto.
§ 4. Nel caso di cessazione di un Consigliere dall’ufficio di  Vicario Provinciale o di Segretario Provinciale, il Consiglio Provinciale lo sostituirà con un altro Consigliere, con voto deliberativo.
§ 5.  Nel caso di cessazione del Superiore Provinciale, è necessario ricorrere a nuove elezioni dell’intero Consiglio Provinciale.
§ 6. Qualora il Consiglio Provinciale  cessasse il suo mandato durante il Capitolo Generale, esso rimane in carica fino alla conclusione del Capitolo stesso.
§ 7. Il Consiglio Provinciale è l’organo decisionale ordinario per tutti gli affari straordinari della Provincia.
§ 8. Il Consiglio Provinciale deve riunirsi almeno tre volte l’anno; oltre che dal Superiore Provinciale, il Consiglio Provinciale può essere convocato su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
§ 9. Per la validità della riunione, ordinariamente, è necessaria la presenza di almeno tre Membri del Consiglio e, tra costoro, del Superiore Provinciale o del Vicario Provinciale, quando da quello venga delegato oppure quando si debba avanzare al Governo Centrale la proposta per la rimozione dello stesso Superiore Provinciale; in questo caso, per la validità della riunione è richiesta la presenza di tutti i Membri del Consiglio, eccetto il Superiore Provinciale.
§ 10.  Per la validità delle decisioni, é necessaria la maggioranza dei voti, tranne che per la proposta di rimozione del Superiore Provinciale, nel qual caso si richiede il voto unanime di tutti i Membri del Consiglio Provinciale, escluso  il Superiore Provinciale; in caso di parità nella votazione ha valore doppio il voto espresso dal Superiore Provinciale o dal suo Delegato.

Art. 72 – Votazioni deliberative del Consiglio Provinciale.
Devono essere sottoposti al voto deliberativo del Consiglio Provinciale i seguenti casi:
1° l'elezione del Vicario Provinciale e del Segretario Provinciale: per essere eletto all’ufficio di Vicario Provinciale, oltre che essere membro effettivo di aggregazione definitiva, bisogna essere sacerdote.
2° l’approvazione dei programmi di governo della Provincia e delle Case di Comunità;
3° l'approvazione dei bilanci  consuntivi e preventivi della Provincia e delle Case di Comunità;
4° la proposta al Governo Centrale della rimozione del Superiore Provinciale e di un Consigliere Provinciale;
5° la proposta al Governo Centrale dell’espulsione di un Membro effettivo dell’Associazione;
6° l’elezione del Maestro dei Novizi;
7° la conferma della decisione del Superiore Provinciale per l’ammissione dei Novizi alla prima professione e dei Membri effettivi di aggregazione temporanea a rinnovare i voti;
8° l’elezione di un Visitatore Provinciale, qualora non sia del numero dei Consiglieri Provinciali;
9° la proposta al Governo Centrale per l'apertura e la chiusura di una Casa di Comunità, all’interno del necessario accordo col Vescovo Diocesano;
10° l'approvazione di ogni spesa straordinaria fino alla concorrenza delle cifre fissate per la Provincia dal Superiore Generale e il suo Consiglio;
11° la richiesta al Governo Centrale per l'approvazione di ogni spesa straordinaria che superasse la sua competenza;
12°  la nomina e la rimozione di un Superiore Locale e di un Economo Locale: gli eletti debbono essere scelti tra i Membri effettivi di aggregazione definitiva e, inoltre, l’eletto a Superiore Locale deve essere sacerdote e la sua aggregazione definitiva deve datare da almeno tre anni;
13° compiere atti di governo ordinariamente di competenza del Superiore Locale;
14° il trasferimento della proprietà dei beni mobili nell'ambito della Provincia e nei limiti permessi dal Superiore Generale e il suo Consiglio;
15° la decisione circa la data e la sede del  Capitolo  Provinciale, e le modalità di elezione dei Capitolari;
16° la dispensa, a tempo determinato, a tutta la Provincia, o a una Casa di Comunità in particolare,  da qualche prescrizione disciplinare prevista dalle Costituzioni o dal diritto particolare dell’Associazione.

Art. 73 – Votazioni consultive del Consiglio Provinciale.
Devono essere sottoposti al voto consultivo del Consiglio Provinciale i seguenti casi:
1° la proposta al Superiore Generale, per l’ammissione, o meno, di un Membro effettivo di aggregazione temporanea alla professione definitiva;
2° il trasferimento della residenza di un Membro effettivo dell’Associazione da una Casa di Comunità ad un’altra della Provincia;
3° la dimissione dei Novizi;
4° la proposta al Superiore Generale, in casi eccezionali, di permettere a un Novizio di fare la sua formazione in una Comunità diversa da quella di formazione.

Art. 74 – Il Vicario Provinciale:
1° ha il compito specifico di coadiuvare il Superiore Provinciale, riguardo alla vita spirituale dei componenti l’Associazione e alle attività di apostolato della stessa;
2° può convocare e presiedere il Consiglio Provinciale nonché il Capitolo Provinciale, quando venga delegato dal Superiore Provinciale oppure quando, limitatamente al Consiglio Provinciale,  si debba proporre, al Superiore Generale e il suo Consiglio, la rimozione del proprio Superiore Provinciale;
3° in caso di cessazione del Superiore Provinciale, ne fa le veci nel mentre attua la procedura di elezione del nuovo Superiore Provinciale.

Art. 75 – Il Segretario Provinciale.
Egli ha il compito specifico di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Provinciale e del Capitolo Provinciale, di conservare ordinatamente i documenti che interessano la Provincia, di coadiuvare il Superiore Provinciale nella corrispondenza e nella stesura della relazione annuale sull’andamento generale della vita e dell’attività della Provincia.

Art. 76 – L’Economo Provinciale.
Egli ha il compito specifico di curare la contabilità e di coadiuvare il Superiore Provinciale nella custodia dei beni finanziari della Provincia nonché nella stesura del bilancio economico annuale, consuntivo e preventivo.

Art. 77 – Governo Locale.
§ 1. In una Diocesi, possono essere erette più Case di Comunità: per motivi prettamente pastorali e per altri motivi, ad esempio di formazione.
§ 2. Affinché possa essere eretta una Casa di Comunità, è necessaria in essa almeno la presenza  di un Membro effettivo che sia sacerdote e sia  aggregato definitivamente da almeno tre anni, affinché possano essere svolte le funzioni di Superiore Locale.
§ 3. La Casa di Comunità viene retta da un Superiore Locale coadiuvato dall'Economo Locale – quando questa figura non sia assorbita dallo stesso Superiore Locale – e dall’Assemblea Locale, nonché, dove è possibile, dal Consiglio Locale, dal Vice Superiore Locale  e dal Segretario Locale.
§ 4. Una  Casa  di Comunità  può avere delle Filiali: ognuna di esse  viene retta dal Superiore Locale attraverso un Delegato, designato dallo stesso Superiore tra i Membri residenti nella Filiale.
§ 5. Il Superiore Locale  vigila e guida, in accordo con il Superiore Provinciale e nell’osservanza delle Costituzioni, la  vita e l’attività della Comunità affidatagli. Egli rende conto del suo incarico al Superiore Provinciale, al quale, nei termini indicati, invia un rapporto scritto sulla vita religiosa e  le attività apostoliche della Comunità. Una volta all’anno, egli invia egualmente un corrispondente rapporto al Superiore Generale.
§ 6. Tutti gli organi di collaborazione del Superiore Locale, svolgono soltanto funzioni esecutive, consultive o di verifica; però il Superiore Locale può stabilire che  una particolare votazione dell’Assemblea Locale e – quando sia costituito – del Consiglio Locale, abbia carattere deliberativo.
§ 7. Detta Assemblea Locale e l’eventuale Consiglio Locale, ordinariamente e complessivamente, debbono essere convocati una volta al mese.

Art. 78 – Costituzione degli Organi Locali.
§ 1. Il Superiore Locale viene eletto, come pure rimosso, dal Superiore Provinciale con il voto deliberativo  del Consiglio Provinciale, e dura in carica tre anni; qualora il suo mandato cessasse durante il Capitolo Provinciale, egli rimane in carica fino alla conclusione  del Capitolo stesso.
§ 2. Il Superiore Locale ha autonomia decisionale rispetto al Superiore Provinciale, ma questi per ragioni gravi ed eccezionali, può intervenire e decidere personalmente, col voto deliberativo del suo Consiglio.
§ 3. Il Superiore Locale su una decisione presa dal Superiore Provinciale e il suo Consiglio, può fare ricorso presso il Superiore Generale.
§ 4. Per eleggere o essere eletti alle funzioni del Governo Locale, diverse da quelle di Superiore Locale ed Economo Locale,  è sufficiente essere membri effettivi, quindi anche di aggregazione temporanea.
§ 5. Quando si dovesse ricorrere all’elezione o alla designazione del Vice Superiore Locale, come alla designazione del Delegato di Filiale, bisogna però dare la precedenza ai Fratelli effettivi che siano sacerdoti.
§ 6. Quando la Casa di Comunità comprende complessivamente fino a sette Fratelli, si costituirà solo l’Assemblea Locale, mentre quando si supera tale numero, si costituirà anche il Consiglio Locale, che sarà composto dal Superiore  Locale e – per elezione – da quattro Consiglieri Locali: il Consiglio Locale procederà poi ad eleggere al suo interno il Vice Superiore Locale e il Segretario Locale; quando manca il Consiglio Locale la designazione del Vice Superiore Locale e, occorrendo, del  Segretario Locale sarà fatta dal Superiore Locale.
§ 7. Per quanto riguarda l’Economo Locale, le sue funzioni dovranno essere svolte  da un Fratello effettivo di aggregazione definitiva e, quando occorre, possono essere svolte anche dal Superiore Locale: la sua designazione come pure la rimozione,  spetta al Superiore Provinciale, con il voto deliberativo del suo Consiglio.
§ 8. Tutti gli organi di collaborazione del Superiore Locale, compreso l’Economo Locale, decadono quando il Superiore Locale decade.



Patrimonio e Mezzi finanziari


Art. 79 – L’Associazione non ha scopo di lucro, ma in atteggiamento di solidarietà, vuole agire per il bene comune di tutti gli uomini, lasciandosi “guidare da un’immagine integrale dell’uomo, che rispetti tutte le dimensioni del suo essere e subordini quelle materiali e istintive a quelle interiori e spirituali” (Centesimus Annus, 36b).

Art. 80 – Tutto ciò che un Fratello acquista con la propria attività o a motivo dell’Associazione, viene acquisito dalla stessa Associazione. Ciò che percepisce in qualunque altro modo, in conseguenza di attività o situazioni precedenti al suo stato di Fratello, viene pure acquisito dall’Associazione, qualora dallo stesso Fratello, nei tempi prescritti, non venga destinato, in tutto o in parte, a favore dei suoi stretti familiari.

Art. 81 – Le altre entrate dell’Associazione sono costituite dall’eventuale utile derivante da iniziative e attività della stessa Associazione, nonché da eventuali erogazioni, libere offerte, donazioni e lasciti, sia di membri che di terzi.

Art. 82 – In caso di scioglimento o soppressione dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad un Ente Ecclesiastico con finalità missionarie, designato dalla competente Autorità Ecclesiastica.



Specificazioni sulle Costituzioni

Art. 83 – § 1. Oltre allo Statuto, le Costituzioni della “Famiglia Missionaria San Nicodemo – Associazione Clericale” comprendono anche il Regolamento.
§ 2. Tutti i Membri dell'Associazione devono non solo osservare integralmente e con fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo quanto previsto dalle Costituzioni e, in tal modo, tendere alla perfezione del proprio stato.
§ 3. Per esplicitare o rendere operativo quanto viene stabilito nelle Costituzioni, saranno emanate dalle Autorità competenti delle norme attuative, denominate Disposizioni, e tra queste, in particolare, la Ratio Formationis.
§ 4. Esse avranno lo stesso valore obbligante delle Costituzioni e non potranno mai essere in contrasto con le stesse, nonché con le norme di diritto divino e di quelle di diritto universale non derogabili.

Art. 84 – § 1. Ogni modifica delle Costituzioni, può avvenire solo mediante l’esplicita accettazione del Fondatore nonché l’approvazione, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, da parte del Capitolo Generale.
§ 2. Venendo a mancare il Fondatore, ogni modifica delle Costituzioni deve avvenire conservandone lo spirito e salvaguardando l’omogeneità rispetto a quelle della “Famiglia Missionaria San Nicodemo – Associazione Femminile” e a quelle della “Famiglia Missionaria San Nicodemo – Associazione Ecclesiale”.
§ 3. Ogni modifica deve essere approvata dalla competente Autorità Ecclesiastica.



Norme Transitorie e Finali


Art. 85 – § 1. Affinché possano svolgersi regolari elezioni degli organi statutari, è necessario che nell’Associazione ci siano almeno sei Membri effettivi di aggregazione definitiva, di cui  due siano sacerdoti.
§ 2. Fino a quella data il Fondatore, nella qualità di Superiore Generale,  guiderà da solo l'Associazione, anche se può avvalersi della collaborazione pro tempore di alcuni Fratelli da lui liberamente scelti ed incaricati delle funzioni da svolgere; in particolare, si potrà avvalere della collaborazione di un Fratello, sacerdote, il  quale rivestirà le funzioni di Vicario Generale.
§ 3. Venendo meno la guida del Fondatore,  fino a quando non si svolgeranno regolari elezioni, le funzioni di Superiore Generale saranno svolte dal predetto Vicario Generale o – in mancanza – dal Membro effettivo con  la maggiore anzianità continuata.
§ 4. Nell'assegnazione di questo incarico bisogna però dare la precedenza ai Membri effettivi che siano sacerdoti, anche quando siano di aggregazione temporanea, e – in  subordine – ai Membri effettivi di aggregazione definitiva.
§ 5. Fino a quando non si svolgeranno regolari elezioni, il Fondatore o il facente le funzioni di Superiore Generale, dovrà consultare i Membri effettivi, possibilmente tutti insieme, anche per mezzo di loro Delegati, almeno una volta all’anno.
§ 6. Fino a quando nell’Associazione non ci sia un Membro con i requisiti previsti dall’art. 58, par. 5 dello Statuto, eccezionalmente, per essere eletto all’incarico di Superiore Generale è sufficiente essere, oltre che sacerdote, membro effettivo di aggregazione definitiva.  

Art. 86 – § 1. Come viene riportato dall’art. 34, par. 3 del presente Statuto, il Fondatore, in quanto tale, ha la qualità di Membro effettivo di aggregazione definitiva.
§ 2. Vengono invece considerati Membri di aggregazione temporanea quei Fratelli che, all’entrata in vigore del presente Statuto, vivano nelle Case di Comunità e sono sacerdoti; se sono laici, viene inoltre richiesto che, in dette Case di Comunità, vivano, in maniera continuata, a partire dal 1° Settembre 2008.
§ 3. Tali Membri,  dovranno  trascorrere un tempo di aggregazione temporanea della durata di cinque anni, giusta l’art. 34, par. 2 del presente Statuto, prima di venire ammessi, se giudicati idonei, all’aggregazione definitiva; tuttavia quei Membri che si trovino in Case di Comunità già a partire dal  1° Settembre 2007, dovranno trascorrere un tempo di aggregazione temporanea di solo quattro anni.
§ 4. Gli aspiranti a diventare Fratelli dell’Associazione Clericale della Famiglia San Nicodemo, quando siano stati membri di voti perpetui di un Istituto Religioso, non dovranno ripetere la  prova del Noviziato nell’Associazione stessa e dovranno  trascorrere un tempo di aggregazione temporanea della durata di tre anni,  prima di venire ammessi, se giudicati idonei, all’aggregazione definitiva.
§ 5. Il primo degli anni di prova di cui ai precedenti paragrafi, avrà inizio nel corso del periodo annuale coincidente con il periodo stabilito dall’Associazione per lo svolgimento del Noviziato.

Art. 87 – Per quanto non contemplato nelle presenti Costituzioni, si rinvia alle norme del Codice Civile e Canonico e alle leggi dello Stato in quanto applicabili alle Associazioni pubbliche di fedeli in vista di essere erette in Istituto religioso.






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