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Indicazioni del Progetto Statutario

Cosa facciamo > Associazione Clericale


Vita Comunitaria
Indicazioni del Progetto Statutario

30 Aprile 2012

a cura della Redazione

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Il Momento del Pranzo

Il Sac. Tommaso Boca e il Sig. Vincenzo Versaci, della Comunità di Migliuso, a pranzo in un ristorante del Lametino,  insieme ad alcuni parenti del sacerdote Boca.



Preghiera e Studio - Lavoro e Riposo

Art. 5 – § 1. Di seguito si precisano le modalità di utilizzo del tempo giornaliero.
§ 2. Quanto viene stabilito, tenendo conto delle stagioni nonché delle locali esigenze climatiche e di apostolato come di lavoro, può essere  variato, conservandone lo spirito.
§ 3. Le variazioni, possono riguardare tutti come i singoli giorni della settimana e tutte le parti dell'orario giornaliero, lasciando, però, inalterata la quantità di tempo continuato riservata al Silenzio comunitario.
§ 4. L'orario effettivo giornaliero, come l'orario e la data degli altri impegni comunitari a carattere settimanale, mensile o straordinario, verranno stabiliti a tempo debito dall'Autorità competente.

Art. 6 – Orario giornaliero feriale:
- Ore    6.00: Levata, Tempo libero.
- Ore    7.00: Lodi, Preghiera della Famiglia, Santa Messa,
......................Colazione e Tempo libero.
- Ore    8.30: Attività lavorativa.
- Ore  12.30: Tempo libero.
- Ore  13.00: Angelus, Pranzo e Tempo libero.
- Ore  15.30: Attività lavorativa.
- Ore 17.30: Tempo libero, Attività spirituale,
.....................Vespri e Preghiera della Famiglia.
- Ore  20.00: Cena, Tempo libero o Attività comunitaria.
- Ore  23.00: Silenzio comunitario.
     
Art. 7 – Orario giornaliero domenicale e festivo:
- Ore    6.30: Levata, Tempo libero,
- Ore    7.30: Lodi,  Preghiera della Famiglia, Santa Messa,
.................... Colazione e Tempo libero.
- Ore    9.30: Attività comunitaria.
- Ore  12.30: Tempo libero.
- Ore  13.00: Angelus, Pranzo e Tempo libero.
- Ore  19.30: Vespri, Preghiera della Famiglia e Tempo libero.
- Ore  20.00: Cena e Tempo libero.
- Ore  23.00: Silenzio comunitario.

Art. 8 – Precisazioni sull'Orario giornaliero.
§ 1. Il Tempo libero va anche utilizzato per lo studio e la preghiera, nonché per lo svolgimento di qualche servizio comunitario di breve durata o a carattere saltuario.
§ 2. Nei giorni feriali della settimana, l'Attività spirituale prevede alternativamente: Catechesi Biblica, Adorazione Eucaristica, Preghiera spontanea, Santo Rosario, Insegnamento, Meditazione personale.
§ 3. Le singole Attività spirituali devono avere la durata di almeno mezzora e possono essere temporaneamente sospese nonché sostituite dalle altre o da qualcuna similare.
§ 4. Tutte le Attività spirituali possono aver luogo anche in un contesto non strettamente comunitario: in tal caso, quando non sia possibile unificare le Lodi con la Santa Messa e l'Attività spirituale di rotazione con i Vespri, e sia difficile celebrare le Lodi e i Vespri in un contesto comunitario, queste ultime preghiere verranno effettuate individualmente.
§ 5. La Preghiera della Famiglia, in una delle sue forme, in modo obbligatorio va recitata soltanto accanto alle Lodi e ai Vespri, che vengano effettuati in un contesto strettamente comunitario.

Art. 9 – Specificazioni sul Silenzio comunitario e sul Riposo.
§ 1. Il periodo di Silenzio comunitario viene considerato come Tempo libero.
§ 2. Si tenga però conto che, in tale periodo,  bisogna  dedicare al Riposo un tempo congruo e bisogna cercare di evitare ogni rumore.

Art. 10 – Specificazioni sulle Attività lavorative e gli Studi.
§ 1. Quando le Attività lavorative non vengono svolte entro l'arco di tempo indicato nell'Orario giornaliero, si viene esentati dall'osservanza dei concomitanti impegni comunitari.
§ 2. Sono equiparati all'Attività lavorativa le opere di apostolato, i servizi in genere nonché lo studio e la preghiera, che siano svolti per conto della Comunità.
§ 3. Oltre che conoscere la Regola dell'Istituto, ogni membro dovrà ricercare la progressiva conoscenza di un Catechismo, della Bibbia e di un documento ecclesiale sulla Vita Consacrata.

Art. 11 – Specificazioni sulla Preghiera.
§ 1. Tenendo conto pure delle preghiere fatte in comune, ogni membro, nell'arco della giornata, ordinariamente, deve: partecipare alla Santa Messa; celebrare l'Ufficio delle Letture, le Lodi, un'Ora Media, i Vespri e la Compieta; recitare l'Angelus (o la Regina caeli) e una Preghiera prima e dopo i pasti; fare una breve Meditazione, con un accento particolare sulla morte corporale.
§ 2. Inoltre, specialmente quando si può osservare l'orario giornaliero previsto dal Regolamento, bisogna recitare il Santo Rosario.
§ 3. Quando ci  sono impedimenti, si cerchi almeno di celebrare Lodi e Vespri, oltre  che recitare una Preghiera quando si incomincia la giornata, prima e dopo i pasti, e prima di andare a dormire.

Art. 12 – Soccorsi spirituali.
Ogni membro dell'Istituto viene vivamente esortato, oltre che a confessarsi almeno una volta al mese, a farsi consigliare, quando occorre, da un Padre Spirituale facilmente reperibile, e a saper ricorrere all'aiuto, in ogni cosa, dell'Autorità comunitaria.


Art. 13 – Incombenze settimanali e mensili.
§ 1. Un giorno la settimana, dopo cena, si farà comunitariamente un'ora di attività spirituale, ordinariamente di Adorazione Eucaristica.
§ 2. Una volta al mese, ci sarà un ritiro spirituale della durata di almeno tre ore: si svolgerà a livello comunitario o a livello individuale, normalmente in modo alternato.
§ 3. Mensilmente dovrà pure effettuarsi un breve incontro di programmazione e verifica, riguardo la vita della comunità locale.
§ 4. In alcuni mesi dell'anno, ciascuna di queste incombenze potrà essere sospesa, secondo l'indicazione dell'Autorità comunitaria competente.

Art. 14 – Sulle Ferie e sulle Incombenze annuali.
§ 1. Ogni Fratello nel corso di ogni anno dovrà godere di un mese di permesso per le Ferie. In casi particolari – ad esempio il desiderio di trascorrere le ferie in famiglia, che vivesse in un luogo molto distante dalla sua sede – può essere consentita la cumulazione, ma mai oltre i due mesi.
§ 2. L'Istituto farà di tutto per rendere economicamente possibili le ferie in famiglia, almeno una volta ogni tre anni.
§ 3. Ogni Fratello dovrà prendere parte, nel corso dell'anno, alle riunioni comunitarie nonché alle attività di formazione disposte da parte dell'Autorità comunitaria competente.
§ 4. Ogni Fratello, inoltre, dovrà partecipare, una volta all'anno, ad un Corso di Esercizi Spirituali disposto dall'Autorità comunitaria competente.
 


Opere di Penitenza

Art. 15 – La Santa Madre Chiesa nel Codice Canonico (can.1249 e seguenti) ricorda che  fedeli di Cristo, per legge divina, ciascuno secondo la propria condizione, hanno l'obbligo di fare penitenza al fine di compiere con maggiore fedeltà il proprio dovere.

Art. 16 – Nei limiti e nella salvaguardia di quanto viene affermato dalla Chiesa, questo Istituto stabilisce per i propri iscritti, riguardo alle opere di penitenza, quanto segue.

Art. 17 – § 1. Ogni Venerdì dell'anno, si farà digiuno e astinenza così come la Chiesa stabilisce per il Mercoledì delle Ceneri e  il Venerdì Santo.
§ 2. Si farà digiuno e astinenza come sopra anche in tutti i Martedì e i Mercoledì di Quaresima.
§ 3. Tutti i Martedì, i Mercoledì e i Venerdì dell'anno, si farà astinenza e durante i pasti non si potranno consumare bevande alcoliche, mentre tra i pasti si potrà consumare solo acqua.
§ 4. Il regime di penitenza aggiuntivo, stabilito dall'Istituto, viene sospeso  nei giorni di esenzione dal digiuno stabilito dalla Santa Chiesa, nelle festività civili e religiose e, inoltre, nelle ricorrenze e circostanze che saranno indicate dall'Istituto stesso.

Art. 18 – § 1. Ogni Aderente, come entra a far parte della Famiglia, dovrà sciogliere i legami a precedenti voti e promesse e dichiarerà, liberamente, che ulteriori promesse o voti non lo obbligheranno in coscienza né potranno essere attuati, se non verranno autorizzati dalla competente Autorità comunitaria.
§ 2. Non saranno comunque autorizzati o richiesti gesti penitenziali che potrebbero ridurre la libertà della persona.
§ 3. Chi ottiene di fare un'ulteriore penitenza non ritenga di essere superiore al fratello: ci sono doni in misura diversa, penitenze non visibili e strade di santificazione diverse.

Art. 19 – Ogni Fratello ricordi che dovrà innanzi tutto sopportare ed offrire quelle sofferenze di cui il Signore fa dono, anche se non richieste; nessuno, comunque, chieda in dono sofferenze al Signore, se prima non ne avrà parlato con il suo Padre Spirituale, e quindi venga autorizzato dall'Autorità comunitaria competente.

Art. 20 – § 1. Le penitenze stabilite o autorizzate dall'Istituto, per sopraggiunte necessità possono essere dispensate dalla competente Autorità comunitaria, sia a favore dell'intera comunità sia a favore dei singoli componenti della stessa.
§ 2. Nei casi di urgenza ogni Fratello può derogare a sua discrezione dall'osservanza delle penitenze stabilite o autorizzate dall'Istituto.


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